Sofferenze: si definiscono sofferenze bancarie   gli affidamenti (per cassa e/o 
di firma) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita e dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali), fornite dal prenditore, come presidio del credito ricevuto.
Il termine “sofferenze” indica, pertanto, nel linguaggio bancario, i crediti, affidati al contenzioso, cioè agli uffici legali, di cui si teme il mancato buon fine oltre che crediti vantati nei confronti dei clienti che versano in gravi e non transitorie difficoltà economiche e finanziarie. La definizione precedentemente riportata fa riferimento alla nozione di sofferenze lorde.
La Banca d’Italia ha inoltre individuato le sofferenze al valore di realizzo, o sofferenze bancarie nette in quanto esposizioni al netto delle svalutazioni contabilizzate.

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